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Superbonus 2023

Incentivo fiscale che permette di detrarre in 10 quote annuali di pari importo i crediti fiscali della spesa sostenuta per l’efficientamento energetico degli
edifici.

Il DL AIUTI-QUATER ha abbassato dal 110% al 90% le detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici

L’agevolazione prevede un’aliquota di detrazione al 90% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2023 per ristrutturazioni con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica, per l’installazione di impianti fotovoltaici, per infrastrutture legate alla mobilità elettrica e per miglioramenti a livello antisismico degli edifici.

Da quest’anno sono state aggiunte alcunecondizioni da soddisfare per aver diritto al bonus del 90%.

E’ stata comunque prorogata la detrazione al 110% fino al 31 marzo 2023 a patto che almeno il 30% dei lavori sia stato completato entro il 30 settembre 2022.

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BENEFICIARI e ALIQUOTE

La detrazione spetta nella misura del 110%:
– anche per le spese sostenute nel 2023, se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 ed il 24 novembre 2022)
–  solo per i condomini, se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022
–  nell’ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31/12/22, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
La data della delibera assembleare deve essere certificata dall’amministratore o dal condominio che ha presieduto l’assemblea.

Nei casi diversi dai precedenti, la detrazione spetta nella misura del:
– 110% per le spese sostenute fino al 31/12/22
– 90% per le spese sostenute dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023

La detrazione spetta nella misura del 110%:
–  per i lavori iniziati prima del 01/01/23 e le spese sostenute entro il 30/06/22
–  per le spese sostenute fino al 31/03/23 se al 30/09/22 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo

La detrazione spetta al 90%:
se i lavori sono iniziati nel 2023, per spese sostenute dal 01/01/23 al 31/12/23 a condizione che:
– il contribuente sia il titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
–  che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
– che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.

L’aliquota resta al 110% fino al 2025:
– per le zone terremotate;
– per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

 

La detrazione spetta nella misura del 110%:
– per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Il Super Ecobonus può essere ottenuto al massimo su due unità immobiliari dello stesso proprietario, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero, quelle di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli.
modern white and blue residential building, Chisinau, Moldova
ristrutturazione
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INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi al Super Ecobonus tutti gli interventi di efficientamento energetico eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”:
 
  1. Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (es. cappotto termico)

  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. 

  3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. 
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REQUISITI

È possibile usufruire del Super Ecobonus solamente se gli interventi, nel complesso, producono un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Per quanto riguarda i serramenti:

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
  • L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella sottostante
 
 
Limiti di trasmittanza termica dei serramenti per accedere al Super Bonus 110%
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LIMITI DI SPESA

  • Singola unità familiare: 50.000 euro
  • Condominio da 2 a 8 unità: 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari
  • Condominio oltre le 8 unità: 30.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari
  • Singola unità familiare: 30.000 euro
  • Condominio da 2 a 8 unità: 20.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari
  • Condominio oltre le 8 unità: 15.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari
  • Singola unità familiare: 60.000 euro
Per attestare la congruità delle spese si deve fare riferimento ai prezzari in fase di definizione dal Mise. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.
Il costo delle attestazioni e delle asseverazioni è detraibile con le stesse modalità valide per gli interventi cui si riferiscono.
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ITER E DOCUMENTI

Per usufruire del Super Ecobonus, il contribuente deve:
  • pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori);
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;
  • acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
  • inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA.
 

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