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detrazioni fiscali

GLI INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Il mercato italiano dei serramenti offre per il 12° anno consecutivo un notevole numero di incentivi fiscali usufuibili per la sostituzione dei serramenti e per l’efficientamento energetico degli edifici.
Nel 2020 alle detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico, ristrutturazioni, bonus condomini e bonus facciate, si è unito il Super Ecobonus 110%.
tabella riepilogativa detrazioni fiscali

Sostituisci i tuoi vecchi serramenti e non perdere la possibilità di recuperare dal 50% al 110% della spesa sostenuta grazie alle detrazioni fiscali!

01

ECOBONUS 50%

L’agevolazione fiscale del 50% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.

  • Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
    In particolare sono ammessi all’agevolazione:
    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
    • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
    • le associazioni tra professionisti
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
    Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
      • i titolari di un diritto reale sull’immobile
      • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
      • gli inquilini
      • chi detiene l’immobile in comodato
    Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
    Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

 

  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.

  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.

  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E. – ove richiesto; direzione dei lavori etc…).
  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
  • L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella sottostante

Limiti di trasmittanza termica dei serramenti per accedere all'Ecobonus 50%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.

SOCIETA’ DI CAPITALE (S.p.A o S.R.L.)

Deducibilità del costo: avviene mediante il processo di ammortamento in un periodo variabile a seconda che l’immobile sul quale si sono effettuati i lavori sia detenuto in proprietà (3% all’anno) oppure detenuto in locazione (in un numero di anni uguale alla durata del contratto di locazione).
Al termine del periodo il costo sarà interamente dedotto con un risparmio complessivo negli anni di
  • IRES 10.000 X 24% = 2.400€
  • IRAP 10.000 X 3,9% = 390€

Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€

Il risparmio totale sarà: 2.400€ + 390€ + 5.000€ = 7.790€ ovvero il 77,9% dell’investimento effettuato

SOCIETA’ DI PERSONE (snc, sas, libero professionista)

Deducibilità del costo: anche in questo caso, avviene mediante il processo di ammortamento in un periodo variabile a seconda che l’immobile sul quale si sono effettuati i lavori sia detenuto in proprietà (3% all’anno) oppure detenuto in locazione (in un numero di anni uguale alla durata del contratto di locazione)
Al termine del periodo il costo sarà interamente dedotto con un risparmio complessivo negli anni di
  • IRAP 10.000€ X 3,9% = 390€

Il reddito conseguito viene imputato per trasparenza sui soci, i quali sono tassati con le loro aliquote marginali e possono così ottenere un risparmio di imposta variabile a seconda dello scaglione di reddito di appartenenza, con una forbice compresa tra il 23% ed il 43% (più le addizionali variabili)

  • 1° ipotesi: IRPEF 10.000 X 23% = 2.300€
  • 2° ipotesi: IRPEF 10.000 X 43% = 4.300€

Detrazione fiscale 50%: Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€

Il risparmio totale sarà:

  • 1° ipotesi: 390€ + 2.300€ + 5.000€ = 7.690€ ovvero il 76,9% dell’investimento effettuato
  • 2° ipotesi: 390€ + 4.300€ + 5.000€ = 9.690€ ovvero il 96,9% dell’investimento effettuato

Iva agevolata Bonus Ristrutturazioni 50%

L’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.  

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

Scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 7 , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati
(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html).
La “scheda descrittiva”:
  • nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;

  • in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE

di tipo tecnico:

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;

  • asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:
    •  all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;

    • in un’autocertificazione del produttore;

    • nell’asseverazione;

  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);

  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare

di tipo amministrativo:

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;

  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

  • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
02

BONUS CASA 50%

L’agevolazione fiscale del 50% è concessa quando si eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero per la riqualificazione di abitazioni e parti comuni degli edifici residenziali.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:
  • è stato immesso nel possesso dell’immobile
  • esegue gli interventi a proprio carico
  • è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Manutenzione straordinaria:
  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne
Interventi di restauro e risanamento conservativo:
  • interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
  • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia:
  • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
  • modifica della facciata

  • realizzazione di una mansarda o di un balcone
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
  • apertura di nuove porte e finestre
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che:

  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”

  • I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella sottostante
Tabella valori trasmittanza termica dei serramenti per usufruire del Bonus Casa

Iva agevolata Bonus Ristrutturazioni 50%

L’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.  

Accedere alle agevolazioni fiscali del 50% per la sostituzione dei serramenti comporta il seguire una serie di procedure ed indicazioni che se non rispettate fan perdere la possibilità di usufruire degli incentivi.
Dal 2018, per effetto della nuova Legge di Bilancio, l’obbligo di comunicazione all’ENEA degli interventi per i quali si chiede la detrazione fiscale è stato esteso anche ai lavori di ristrutturazione edilizia, se questi comportano una riduzione dei consumi (es. sostituzione dei serramenti) o l’utilizzo di fonti rinnovabili.
 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

Scheda descrittiva dell’intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità:
  • nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano tale scheda può anche essere redatta dal singolo utente;
  • in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato;

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE

di tipo tecnico:
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;
  • originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti.

di tipo amministrativo:

  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
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BONUS CONDOMINI

La riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali permette di usufruire di detrazioni fiscali in diverse fasce di percentuale in base all'entità degli interventi effettuati:
- 50% sostituzione infissi;
- 65% sostituzione infissi in abbinamento ad altri interventi di riqualificazione energetica volti a migliorare le prestazioni energetiche del condominio;
- 70% interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- 75% interventi di efficientamento energetico che interessino almeno il 25% della superficie disperdente e che apportino un miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.
- 110% interventi di efficientamento energetico con il conseguimento di un salto di almeno 2 classi energetiche

  • coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti;

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 per singola unità immobiliare. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.

  • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni.

a) documentazione da trasmettere all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n. 43 e si seguano le procedure in essa riportate).

  • scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato;
  • scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).

b) documentazione da conservare a cura del cliente:

  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo professionale) che deve contenere:
  1. la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
  2. i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  3. i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
  4. la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
  5. i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate;
  6. per gli interventi che possono beneficiare del 75%, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;
  7. la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
  • Copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio.
  • Copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali.
  • Copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
  • Originali degli Allegati inviati all’ENEA debitamente firmati); (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13).
  • Schede tecniche dei materiali e dei componenti;

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo “amministrativo”:

  • Fatture relative alle spese sostenute;
  • Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
  • Ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario);
  • Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale ricevuta della raccomandata postale.

Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i contribuenti incapienti (che rientrano nella no tax area) potranno cedere il credito fiscale alle banche, agli istituti e intermediari finanziari.

“Apertura per i contribuenti che ricadono nella “No tax area” – La legge di bilancio 2017 ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari. Già per le spese sostenute nel 2016, tali soggetti hanno potuto cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta ai fornitori e alle imprese che hanno effettuato i lavori con esclusione, tuttavia, di banche e intermediari finanziari. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere in nessun caso ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Chi può cedere il credito – I condòmini non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito (no tax area per l’anno precedente a quello in cui le spese sono sostenute), a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta per lavori di efficientamento energetico.

Misura del credito cedibile – Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Gli adempimenti per la cessione – Il condòmino che cede il credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore del condominio comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione – Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Con successiva risoluzione l’Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.

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SUPER BONUS ALBERGHI 80%

Il Super Bonus Alberghi è un credito di imposta dell'80% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive a cui si aggiunge la possibilità di un contributo a fondo perduto.
Gli interventi agevolati vanno dall'efficientamento energetico all'eliminazione delle barriere architettoniche, dalla riqualificazione antisismica alla realizzazione di piscine termali, dalla digitalizzazione al restauro e ristrutturazione edilizia. Tra le spese ammissibili ci sono anche quelle per la progettazione.

  • I soggetti ammessi alla richiesta del credito di imposta e del contributo a fondo perduto sono:
    • imprese alberghiere 
    • strutture che svolgono attività agrituristica (L.96 del 20/02/2006)
    • strutture ricettive all’aria aperta
    • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
    • stabilimenti balneari
    • complessi termali
    • parchi tematici, parchi acquatici e faunistici
  • Miglioramento dell’efficienza energetica

  • eliminazione delle barriere architettoniche (accessibilità)

  • interventi di innovazione digitale (domotica, sensorizzazione per il monitoraggio degli ambienti, sicurezza e sorveglianza)

  • manutenzione straordinaria di restauro e risanamento conservativo

  • realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale (soli stabilimenti termali)

  • acquisto di mobilia e componenti di arredo, inclusa l’illuminotecnica, a condizione che l’acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi precedenti.
  • I lavori devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari

  • i lavori devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministrero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi

  • è richiesta la regolarità contributiva e fiscale (DURC)
Il credito di imposta dell’80% si potrà utilizzare solo ed esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi, e comunque entro e non oltre il 31/12/2025. Per la compensazione, l’F24 andrà presentato solo attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nella misura del 50% della spesa, per un importo massimo pari a 40.000€ che può essere aumentato anche cumulativamente:
 
  • fino a ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento

  • fino a ulteriori 20.000 euro, se l’impresa o la società che opera nel settore del turismo rientra nei requisiti previsti dall’art.53 del Decreto Legislativo 11/04/2006 n.198, ovvero se gestita da giovani e/o da donne (giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda)

  • ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’importo massimo del contributo a fondo perduto può arrivare fino a 100.000 euro.
Credito di imposta e contributo a fondo perduto sono tra loro cumulabili. Naturalmente, ammesso il cumulo, è sempre da rispettare la regola in base alla quale il cumulo non opera per la parte che eccede l’investimento effettuato.

Sei interessato a riqualificare un immobile utilizzando questi incentivi?

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