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L’agevolazione fiscale del 50% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
SOCIETA’ DI CAPITALE (S.p.A o S.R.L.)
Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€
Il risparmio totale sarà: 2.400€ + 390€ + 5.000€ = 7.790€ ovvero il 77,9% dell’investimento effettuato
SOCIETA’ DI PERSONE (snc, sas, libero professionista)
Il reddito conseguito viene imputato per trasparenza sui soci, i quali sono tassati con le loro aliquote marginali e possono così ottenere un risparmio di imposta variabile a seconda dello scaglione di reddito di appartenenza, con una forbice compresa tra il 23% ed il 43% (più le addizionali variabili)
Detrazione fiscale 50%: Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€
Il risparmio totale sarà:
L’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE
di tipo tecnico:
all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
in un’autocertificazione del produttore;
nell’asseverazione;
di tipo amministrativo:
L’agevolazione fiscale del 50% è concessa quando si eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero per la riqualificazione di abitazioni e parti comuni degli edifici residenziali.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
L’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE
di tipo amministrativo:
La riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali permette di usufruire di detrazioni fiscali in diverse fasce di percentuale in base all'entità degli interventi effettuati:
- 50% sostituzione infissi;
- 65% sostituzione infissi in abbinamento ad altri interventi di riqualificazione energetica volti a migliorare le prestazioni energetiche del condominio;
- 70% interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- 75% interventi di efficientamento energetico che interessino almeno il 25% della superficie disperdente e che apportino un miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.
- 110% interventi di efficientamento energetico con il conseguimento di un salto di almeno 2 classi energetiche
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 per singola unità immobiliare. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.
a) documentazione da trasmettere all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n. 43 e si seguano le procedure in essa riportate).
b) documentazione da conservare a cura del cliente:
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo “amministrativo”:
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i contribuenti incapienti (che rientrano nella no tax area) potranno cedere il credito fiscale alle banche, agli istituti e intermediari finanziari.
“Apertura per i contribuenti che ricadono nella “No tax area” – La legge di bilancio 2017 ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Il Dl 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari. Già per le spese sostenute nel 2016, tali soggetti hanno potuto cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta ai fornitori e alle imprese che hanno effettuato i lavori con esclusione, tuttavia, di banche e intermediari finanziari. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere in nessun caso ceduta alle pubbliche amministrazioni.
Chi può cedere il credito – I condòmini non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito (no tax area per l’anno precedente a quello in cui le spese sono sostenute), a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta per lavori di efficientamento energetico.
Misura del credito cedibile – Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Gli adempimenti per la cessione – Il condòmino che cede il credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore del condominio comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.
Utilizzo del credito d’imposta in compensazione – Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Con successiva risoluzione l’Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.
Il Super Bonus Alberghi è un credito di imposta dell'80% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive a cui si aggiunge la possibilità di un contributo a fondo perduto.
Gli interventi agevolati vanno dall'efficientamento energetico all'eliminazione delle barriere architettoniche, dalla riqualificazione antisismica alla realizzazione di piscine termali, dalla digitalizzazione al restauro e ristrutturazione edilizia. Tra le spese ammissibili ci sono anche quelle per la progettazione.
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