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Detrazione del 50% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici
BONUS CASA – INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE USUFRUISCONO DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% PREVISTE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
ECOBONUS – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
l’installazione di pannelli solari
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:
delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.
Infine, per gli anni 2018, 2019 e 2020 è prevista anche:
per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi
sulle singole unità immobiliari.
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