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AGEVOLAZIONI

Detrazione del 50% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici

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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

BONUS CASA   – INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE USUFRUISCONO DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% PREVISTE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

  • quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
  • quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%
  • quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
  • quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
  • quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

ECOBONUS – AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
 l’installazione di pannelli solari
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:
 delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
 di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.
Infine, per gli anni 2018, 2019 e 2020 è prevista anche:
 per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
 per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi
sulle singole unità immobiliari.
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di
 acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
 acquisto e posa in opera di schermature solari
 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02)
 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è
ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per
 l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%)
 gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
 l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

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Risposte alle domande più frequenti

Nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, o con destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorrono solo due documenti:

  1. documento da conservare: relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti.Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro) e dei nuovi infissi e la verifica che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.
  2. documento da compilare a video (scheda descrittiva), a cura dell’utente finale anche senza l’ausilio del tecnico, da inviare all’ENEA via WEB.

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati (vedi nella scheda descrittiva – “dati da APE”) devono essere inviati all’ENEA.Le persiane e gli scuri, ed in generale tutte le chiusure oscuranti, possono essere ammesse a detrazione insieme ai serramenti solo se la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti.Infine, si fa presente che l’art.3 comma 1 del DM “Requisiti Minimi” stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. La norma UNI TS 11300-1, a sua volta (punto 11.1.2.1) precisa come il contributo delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) possa essere considerato nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi.

La normativa a supporto delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come “chiusure apribili e assimilabili”, imponendo il rispetto dei valori indicati nell’allegato B del D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010. Quindi la sostituzione delle porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.Occorre però verificare se la destinazione d’uso urbanistica sia conforme all’uso che viene fatto del locale, nel senso che la presenza del riscaldamento e forse di altri servizi non comporti una violazione al regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico. Con la conseguenza che non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica

Nei casi suddetti le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell’asseverazione per i pannelli solari, in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre, non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere trasmessi dall’utente finale senza l’intervento di un tecnico. In ogni caso vanno indicate le spese comprensive delle spese professionali. Il costo delle spese professionali va sommato al costo dell’intervento e inserito nella voce specifica “Costo totale degli infissi”, le spese professionali vanno poi esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello.

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QUESITI SU SERRAMENTI, PORTE, PERSIANE E TAPPARELLE

I requisiti tecnici da rispettare sono quelli previsti dal decreto 26/06/2015 “Requisiti Minimi” (SO n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015) o dalla legge regionale sostitutiva e riguardano sia l’involucro che gli impianti. Questi requisiti differiscono e sono, generalmente, meno stringenti rispetto a quelli previsti per accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica ai sensi della legge 296/2006 e successive modificazioni. Per questi ultimi requisiti si vedano il decreto 11/03/2008 come modificato dal decreto 14 marzo 2010 e dal decreto 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, entrambi, scaricabili dal sito.

È preferibile che i serramenti vengano inseriti singolarmente. È possibile anche suddividerli in gruppi aventi la stessa trasmittanza termica sommando la superfice dell’intero gruppo:

a titolo di esempio, se si hanno 12 serramenti con la medesima trasmittanza termica, si può inserire un solo gruppo con superficie pari alla somma delle singole superfici

I dati delle porte blindate e portoncini vanno trasmessi nel caso in cui separino un vano caldo da un vano freddo (non riscaldato da impianto) o dall’esterno, nel rispetto dei valori limite previsti per le trasmittanze.

Per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie delle tapparelle, delle persiane, etc. si rimanda alla guida dell’Agenzia delle Entrate. Nei casi in cui l’intervento è ammissibile e sono installate da sole cioè senza la sostituzione dei serramenti, non si deve trasmettere nulla ad ENEA. Per l’ammissibilità dell’intervento alle detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica (ex legge 296/2006), si rimanda all’apposito vademecum  ENEA sulle  schermature  solari  (Sezione vademecum).  In quest’ultimo caso si devono trasmettere i dati attraverso il sito dedicato alle detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche “Ecobonus”. Sia la guida dell’Agenzia delle Entrate che il suddetto vademecum sono scaricabili dal sito

Ristrutturazioni edilizie

Art. 16 bis del DPR 917/86

detrazioni del 50%

Riqualificazione energetica

ex legge 296/2006

detrazioni del 50% 65% 70% 75% 80% 85%

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